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Il Fisco chiude il cerchio
sulle dichiarazioni dei redditi

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04 febbraio 2009

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Rivalutazione delle rimanenze
Le imprese individuali e le società di persone che operano nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e nella raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale e che contemporaneamente hanno un volume di ricavi superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, dovranno utilizzare i righi RQ16 o RQ26 per calcolare l'imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 16% sulle rivalutazioni delle rimanenze finali di magazzino. Questi soggetti, infatti, devono valutate le giacenze solo con il metodo FIFO o con la media ponderata, anche se in bilancio hanno applicato un altro metodo (articolo 92-bis, Tuir).
Il maggior valore delle rimanenze finali, determinato in sede di prima applicazione, non concorre a formare il reddito imponibile delle società, ma è soggetto a questa imposta del 16%. Il versamento va effettuato in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale ovvero in tre rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso annuo semplice del 3%.Il valore rivalutato delle rimanenze, grazie al pagamento dell'imposta sostitutiva, è riconosciuto fiscalmente dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis, Tuir.

Risparmio energetico
Nella sezione V del quadro RP del modello Unico PF 2009, relativa alla detrazione Irpef 55%, non è più presente la colonna 4, in cui veniva inserito il codice fiscale del soggetto che aveva trasmesso all'Enea, per conto del dichiarante, la documentazione necessaria per il riconoscimento del beneficio.

Plusvalenze e fondi immobiliari
Nel quadro RT dei modelli Unici PF, SP e ENC, relativo alle plusvalenze finanziarie, sono stati inseriti i righi che dovranno essere utilizzati per le plusvalenze, realizzate dal 22 agosto 2008, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari. In base all'articolo 82, comma 18-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, queste sono tassate con l'imposta sostitutiva del 20%. Nel rigo RT5, colonna 2, quindi, deve essere indicata la maggiore imposta sostitutiva dovuta rispetto a quella ordinaria, già applicata dall'intermediario, pari al 12,5% e indicata nella colonna 1.
Queste plusvalenze non possono essere compensate con l'eventuale eccedenza delle minusvalenze derivanti da partecipazioni le cui plusvalenze sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%. Al contrario, le minusvalenze sulle cessione delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le plusvalenze tassate al 12,50%.

Tassa etica
Nei modelli Unici PF, SP e ENC sono stati inseriti degli appositi righi che dovranno essere compilati dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Va dichiarato il reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente ai ricavi derivanti da queste attività. Le spese relative a beni e servizi adibiti promiscuamente a queste attività e alle altre devono essere dedotte in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi relativi a queste attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi. La misura della tassa etica è pari al 25%.

Altre novità
Le altre novità delle bozze delle dichiarazioni disponibili riguardano l'introduzione a regime della detrazione Irpef del 19% sulle rette per la frequenza di asili nido (Unico PF), il ritorno al passato delle regole per il riporto delle perdite nel reddito d'impresa e di lavoro autonomo, l'eliminazione dei meccanismi di indeducibilità degli interessi passivi del pro rata patrimoniale e della Thin capitalization, la riduzione per gli enti non commerciali dell'Ires dal 33% al 27,5% e l'introduzione del nuovo quadro RJ in Unico SP per determinare il reddito delle imprese marittime (Tonnage tax).

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